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Popolazione, territorio e sede
1- Il territorio e la popolazione della Comunità Montana
sono costituiti dall'insieme delle popolazioni e dei territori
comunali ricadenti nella zona omogenea XIX del Lazio di cui
all'allegato A), comma I, art. 3 della L. R. n. 9 del 22.06.1999
e successive modiche e integrazioni.
2- La Comunità Montana ha la propria sede in Esperia.
3- Il Consiglio Comunitario, sulla base di adeguate motivazioni,
può prevedere sedi operative distaccate presso altri
Comuni membri.
Articolo 3
Stemma e Gonfalone
1- La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica
con il nome "L'Arco degli Aurunci", con lo Stemma
ed il Gonfalone costituiti da "un sole che illumina una
catena di montagne sulle quali è posizionato un paesino
ed in primo piano un portale ad arco in pietra tra muri in pietra
con sopra una cannata".
2- L'uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati per
fini non istituzionali.
Articolo 4
Finalità e obiettivi
1- La Comunità Montana, oltre alle finalità generali
ad essa assegnate dalla normativa nazionale e regionale si propone
la valorizzazione umana, sociale ed economica del proprio territorio
attraverso una politica generale di riequilibrio e di sviluppo
delle risorse attuali e potenziali e persegue i seguenti obiettivi:
a) migliorare le condizioni ambientali per favorire, accogliere
e sostenere la vita nei territori montani;
b) provvedere, tenuto conto della programmazione comunale, provinciale
e regionale, alla pianificazione del territorio, delle attività,
delle infrastrutture e dei servizi civili per realizzare la
base di un adeguato sviluppo economico nell'ambito di un progetto
generale che tenga in debito conto le peculiarità di
ogni singola comunità;
c) tutelare e valorizzare le risorse naturali, ambientali e
paesaggistiche;
d) tutelare e salvaguardare il territorio anche sotto il profilo
idrogeologico, forestale e dall'inquinamento;
e) recuperare, conservare e valorizzare la cultura e le tradizioni
locali, il patrimonio artistico, monumentale e dei centri storici;
f) favorire la formazione culturale, professionale e scientifica
delle popolazioni montane anche attraverso le organizzazioni,
la promozione e la gestione di attività di formazione
professionale ed universitaria;
g) promuovere e gestire, in forma diretta, associata o in convenzione,
le attività per la produzione di beni e servizi, le attività
per la trasformazione delle risorse montane in loco, le attività
commerciali e turistiche compatibili con il ruolo e le funzioni
della Comunità Montana;
h) valorizzare i prodotti tipici, dell'enogastronomia, della
zootecnica e della agricoltura;
i) realizzare e gestire i sistemi tipici integrati;
j) gestire le aree protette e i parchi;
k) promuovere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale;
l) istituire Centri Informativi e divulgativi;
m) promuovere e realizzare la gestione e la riconversione di
sistemi per la produzione di energia da fonti naturali e rinnovabili;
n) mantenere i collegamenti con i propri emigrati anche mediante
l'adesione a Enti, Comitati ed Associazioni.
Articolo 5
Assetto funzionale
1- La Comunità Montana è titolare di funzioni
proprie o delegate previste dalla legge e dagli interventi e/o
provvedimenti speciali per la montagna, adottati e/o emanati
dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione.
2- Costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni
delegate dai Comuni membri, dalla Provincia e dalla Regione.
3- E' titolare dell'esercizio associato delle funzioni dei Comuni
membri e dell'esercizio associato di funzioni regionali ad essi
delegati.
4- Promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi.
Articolo 6
Programmazione e cooperazione interistituzionale
1- La Comunità Montana adotta il metodo degli strumenti
della programmazione sia nello svolgimento del ruolo di promozione,
impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio sia nello
svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione
delle strutture, risorse e servizi.
2- I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati
ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie
comuni e di azioni congiunte e coordinate.
Articolo 7
Pubblicità degli atti: Albo Pretorio e Bollettino
1- Nel palazzo adibito a Sede della Comunità Montana
l'Aggiunta destina un apposito spazio facilmente accessibile
ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti
previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2- La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità
di lettura.
3- La Comunità Montana può pubblicare e diffondere,
anche per via telematica, un apposito bollettino nel quale sono
inserite le notizie di interesse generale e quelle relative
agli appalti e alle forniture.
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