| TITOLO
I
AUTONOMIA NORMATIVA
CAPO I - STATUTO -
Articolo 8
Carattere e contenuto
1- Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l'assetto
organizzativo della Comunità Montana.
2- Lo statuto e le sue modifiche sono deliberati dal Consiglio
Comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri
assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione è ripetuta in una seduta successiva da tenersi
entro 30 giorni e lo stesso è approvato se ottiene per
due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti assegnati.
Articolo 9
Modifiche allo statuto
1- Le modifiche dello statuto possono essere proposte dalla
Giunta o da un terzo dei Consiglieri assegnati.
2- Le proposte di modifica accompagnate da una relazione illustrativa,
sono sottoposte all'esame del Consiglio Comunitario entro novanta
giorni dalla loro presentazione.
3- Le modifiche al presente statuto sono apportate con le stesse
modalità previste per l'approvazione dello statuto medesimo.
Articolo 10
Pubblicazione
1- Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione, all'albo pretorio della Comunità
Montana e dei Comuni membri.
2- Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione all'albo pretorio della Comunità
Montana.
CAPO II - REGOLAMENTI -
Articolo 11
Caratteri e materie
1- La Comunità Montana adotta i regolamenti previsti
dalla legge e dallo statuto e può adottare regolamenti
in tutte le materie di sua competenza
Articolo 12
Formazione, approvazione, pubblicazione modifiche
1- Salvo le deroghe previste dalla legge l'esercizio della
potestà regolamentare spetta al Consiglio Comunitario
che la esercita su iniziativa della Giunta o di un terzo dei
consiglieri comunitari in carica.
2- La delibera di approvazione del regolamento è adottata
a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
3- I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione e
per altri 15 giorni dopo l'esecutività della stessa.
4- Per le modifiche dei regolamenti si applicano le disposizioni
dei commi precedenti.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I - ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANI -
Articolo 13
Gli Organi
1- Gli Organi Istituzionali della Comunità Montana sono
il Consiglio Comunitario il Presidente e la Giunta.
CAPO II - IL CONSIGLIO -
Articolo 14
Composizione, durata, elezione e insediamento
1- Il consiglio comunitario è composto da 18 consiglieri
e dura in carica 5 anni dalla data del suo insediamento.
2- Esso è costituito esclusivamente da amministratori
dei comuni membri eletti nei rispettivi consigli.
3- Ogni comune è rappresentato da 3 consiglieri eletti
nei rispettivi consigli con il sistema del voto limitato ad
una preferenza, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4- Ogni consiglio comunale provvede entro e non oltre 45 giorni,
alla nomina dei rappresentanti in sostituzione di quelli decaduti,
dimessisi, impediti permanentemente, rimossi o che hanno perso
la qualità di amministratori di comune membro.
5- Il Consigliere Comunale eletto rappresentante comunitario
entra in carica al momento dell'acquisizione degli atti della
Comunità Montana del provvedimento di nomina e perfeziona
il suo status al momento della convalida.
6- Le dimissioni dalla carica di consigliere comunitario sono
indirizzate al consiglio comunitario e devono essere assunte
immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale
di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di
presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
7- Il Consigliere Comunitario che sostituisca un altro cessato
anzi tempo rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto in
carica il Consigliere Comunitario sostituito.
8- In caso di scioglimento di un consiglio comunale, il Comune
continua ad essere rappresentato dai consiglieri comunali da
esso nominati fino all'acquisizione degli atti della Comunità
Montana del provvedimento di nomina dei successori a seguito
dell'elezione del nuovo consiglio comunale.
9- Nel caso di contemporaneo rinnovo di oltre la metà
dei consiglieri dei Comuni costituenti la Comunità Montana,
il Consiglio Comunitario adeguatamente integrato ai sensi del
precedente comma 4, procede al rinnovo dell'elezione del Presidente
e della Giunta con l'osservanza delle norme previste dal presente
statuto per la seduta di insediamento, di cui al comma successivo.
10- Nel caso di un consiglio comunitario che si rinnovi completamente:
a) la prima seduta deve essere convocata entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento delle deliberazioni di nomina dei
rappresentanti di almeno due terzi dei comuni membri;
b) il consiglio decaduto continua ad esercitare le sue funzioni
limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili, sino all'insediamento
del nuovo organo;
c) la prima seduta del consiglio è convocata dal Presidente
uscente sia assente od impedito o si rifiuti di assolvere alle
sue funzioni, queste vengono assunte dallo stesso Consigliere
anziano. Qualora il consigliere anziano sia assente od impedito
o si rifiuti di assolvere alle sue funzioni, queste vengono
assunte dal consigliere che nella graduatoria di anzianità
è immediatamente successivo. Per anzianità si
intende l'età anagrafica.
d) la seduta di insediamento è valida se sono presenti
almeno dieci consiglieri.
e) Qualora al momento dell'insediamento non risultino eletti
dai rispettivi consigli comunali tutti i rappresentanti del
consiglio comunitario, il Presidente della Comunità Montana
o chi ne esercita le funzioni provvede al procedimento di integrazione
subito dopo aver acquisito agli atti i provvedimenti di nomina
degli stessi da parte dei singoli comuni.
f) L'ordine del giorno della seduta d'insediamento prevede i
seguenti tre punti
- convalida dei consiglieri;
- elezione del Presidente e della Giunta;
- Nomina rappresentanti della Comunità Montana in seno
a enti, organismi e società di cui questa fa parte.
g) Dopo la convalida degli eletti, qualora risultino far parte
del nuovo Consiglio almeno dieci consiglieri convalidati, il
consiglio decaduto cessa da tutte le funzioni.
h) Anche dopo l'insediamento del nuovo consiglio le funzioni
del consigliere anziano saranno limitate alla presidenza dell'assemblea,
salvo quanto previsto al punto c) del presente comma. Infatti
il Presidente e la Giunta decaduti continueranno ad esercitare
le loro funzioni limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili,
sino all'elezioni dei nuovi organi che li sostituiscono.
i) Ad elezione avvenuta, il nuovo Presidente e la nuova Giunta
assumono immediatamente tutte le funzioni previste dal presente
statuto, ivi compresa per il Presidente, la funzione di presiedere
l'organo consiliare.
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