XIX Comunità Montana "L'Arco degli Aurunci"
 

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XIX COMUNITA' MONTANA MONTI AURUNCI
STATUTO
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TITOLO I

AUTONOMIA NORMATIVA

CAPO I - STATUTO -

Articolo 8
Carattere e contenuto

1- Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti l'assetto organizzativo della Comunità Montana.
2- Lo statuto e le sue modifiche sono deliberati dal Consiglio Comunitario con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una seduta successiva da tenersi entro 30 giorni e lo stesso è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Articolo 9
Modifiche allo statuto

1- Le modifiche dello statuto possono essere proposte dalla Giunta o da un terzo dei Consiglieri assegnati.
2- Le proposte di modifica accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte all'esame del Consiglio Comunitario entro novanta giorni dalla loro presentazione.
3- Le modifiche al presente statuto sono apportate con le stesse modalità previste per l'approvazione dello statuto medesimo.

Articolo 10
Pubblicazione

1- Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'albo pretorio della Comunità Montana e dei Comuni membri.
2- Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio della Comunità Montana.

CAPO II - REGOLAMENTI -

Articolo 11
Caratteri e materie

1- La Comunità Montana adotta i regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto e può adottare regolamenti in tutte le materie di sua competenza

Articolo 12
Formazione, approvazione, pubblicazione modifiche

1- Salvo le deroghe previste dalla legge l'esercizio della potestà regolamentare spetta al Consiglio Comunitario che la esercita su iniziativa della Giunta o di un terzo dei consiglieri comunitari in carica.
2- La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
3- I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dopo l'adozione della delibera di approvazione e per altri 15 giorni dopo l'esecutività della stessa.
4- Per le modifiche dei regolamenti si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANI -

Articolo 13
Gli Organi

1- Gli Organi Istituzionali della Comunità Montana sono il Consiglio Comunitario il Presidente e la Giunta.

CAPO II - IL CONSIGLIO -

Articolo 14
Composizione, durata, elezione e insediamento

1- Il consiglio comunitario è composto da 18 consiglieri e dura in carica 5 anni dalla data del suo insediamento.
2- Esso è costituito esclusivamente da amministratori dei comuni membri eletti nei rispettivi consigli.
3- Ogni comune è rappresentato da 3 consiglieri eletti nei rispettivi consigli con il sistema del voto limitato ad una preferenza, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4- Ogni consiglio comunale provvede entro e non oltre 45 giorni, alla nomina dei rappresentanti in sostituzione di quelli decaduti, dimessisi, impediti permanentemente, rimossi o che hanno perso la qualità di amministratori di comune membro.
5- Il Consigliere Comunale eletto rappresentante comunitario entra in carica al momento dell'acquisizione degli atti della Comunità Montana del provvedimento di nomina e perfeziona il suo status al momento della convalida.
6- Le dimissioni dalla carica di consigliere comunitario sono indirizzate al consiglio comunitario e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
7- Il Consigliere Comunitario che sostituisca un altro cessato anzi tempo rimane in carica fino a quando sarebbe rimasto in carica il Consigliere Comunitario sostituito.
8- In caso di scioglimento di un consiglio comunale, il Comune continua ad essere rappresentato dai consiglieri comunali da esso nominati fino all'acquisizione degli atti della Comunità Montana del provvedimento di nomina dei successori a seguito dell'elezione del nuovo consiglio comunale.
9- Nel caso di contemporaneo rinnovo di oltre la metà dei consiglieri dei Comuni costituenti la Comunità Montana, il Consiglio Comunitario adeguatamente integrato ai sensi del precedente comma 4, procede al rinnovo dell'elezione del Presidente e della Giunta con l'osservanza delle norme previste dal presente statuto per la seduta di insediamento, di cui al comma successivo.
10- Nel caso di un consiglio comunitario che si rinnovi completamente:
a) la prima seduta deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dal ricevimento delle deliberazioni di nomina dei rappresentanti di almeno due terzi dei comuni membri;
b) il consiglio decaduto continua ad esercitare le sue funzioni limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili, sino all'insediamento del nuovo organo;
c) la prima seduta del consiglio è convocata dal Presidente uscente sia assente od impedito o si rifiuti di assolvere alle sue funzioni, queste vengono assunte dallo stesso Consigliere anziano. Qualora il consigliere anziano sia assente od impedito o si rifiuti di assolvere alle sue funzioni, queste vengono assunte dal consigliere che nella graduatoria di anzianità è immediatamente successivo. Per anzianità si intende l'età anagrafica.
d) la seduta di insediamento è valida se sono presenti almeno dieci consiglieri.
e) Qualora al momento dell'insediamento non risultino eletti dai rispettivi consigli comunali tutti i rappresentanti del consiglio comunitario, il Presidente della Comunità Montana o chi ne esercita le funzioni provvede al procedimento di integrazione subito dopo aver acquisito agli atti i provvedimenti di nomina degli stessi da parte dei singoli comuni.
f) L'ordine del giorno della seduta d'insediamento prevede i seguenti tre punti
- convalida dei consiglieri;
- elezione del Presidente e della Giunta;
- Nomina rappresentanti della Comunità Montana in seno a enti, organismi e società di cui questa fa parte.
g) Dopo la convalida degli eletti, qualora risultino far parte del nuovo Consiglio almeno dieci consiglieri convalidati, il consiglio decaduto cessa da tutte le funzioni.
h) Anche dopo l'insediamento del nuovo consiglio le funzioni del consigliere anziano saranno limitate alla presidenza dell'assemblea, salvo quanto previsto al punto c) del presente comma. Infatti il Presidente e la Giunta decaduti continueranno ad esercitare le loro funzioni limitatamente agli atti urgenti ed improrogabili, sino all'elezioni dei nuovi organi che li sostituiscono.
i) Ad elezione avvenuta, il nuovo Presidente e la nuova Giunta assumono immediatamente tutte le funzioni previste dal presente statuto, ivi compresa per il Presidente, la funzione di presiedere l'organo consiliare.


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