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Articolo 15
Ineleggibilità, incompatibilità e convalida dei
consiglieri
1- In materia di ineleggibilità e incompatibilità
alla carica di consigliere della Comunità Montana si
applicano le norme vigenti in materia di ineleggibilità
e incompatibilità alla carica di consigliere comunale
e provinciale.
2- Al consiglio comunitario è riservata la convalida
delle nomine dei propri consiglieri. A tal fine nella seduta
di insediamento, in caso di rinnovo totale, o nella sua prima
seduta successiva alla comunicazione delle intervenute nomine
o sostituzioni, nel caso di rinnovo parziale, il consiglio prima
di deliberare su qualsiasi altro oggetto deve esaminare le condizioni
degli eletti a norma del vigente T.U.O.E.L. e dichiarare la
ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause
ivi previste provvedendo secondo la procedura indicata dall'art.
69.
Articolo 16
Sedute
1- Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza
di almeno 10 dei Consiglieri assegnati.
2- Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore
dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza
di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e potranno essere
preannunciate con l'avviso di prima convocazione.
3- Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze,
il Consiglio può deliberare, a maggioranza dei Consiglieri
assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.
Articolo 17
Convocazione
1- La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente
con avviso scritto, da consegnare o recapitare al Consigliere
almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta, contenente
il luogo, la data, l'ora di inizio della seduta e l'elenco degli
argomenti iscritti all'ordine del giorno. In casi di urgenza
i termini sono ridotti a 48 ore e su convocazione telegrafica
o a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica.
2- L'avviso di convocazione può contenere la previsione
della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi
anche non consecutivi, nonché la riunione in seconda
convocazione.
3- Il Presidente convoca il Consiglio entro 20 giorni:
a) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo
all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, purché
di competenza consiliare e previa predisposizione di proposta
di deliberazione.
b) su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate
gravi irregolarità nella gestione.
4- L'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio
contemporaneamente all'invio ai Consiglieri.
Articolo 18
Presidenza
1- Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Comunità
Montana che è investito del potere di assicurare la regolarità
delle discussioni.
2- Il Presidente, in particolare:
a) programma le adunanze del Consiglio e ne stabilisce l'ordine
del giorno;
b) cura i rapporti tra il Consiglio e il Revisore dei Conti.
3- Nella seduta in cui si procede all'elezione del Presidente
e fino ad elezione avvenuta, il Consiglio è presieduto
dal Consigliere più anziano di età con le modalità
di cui all'articolo 14.
Articolo 19
Votazioni
1- Le votazioni avvengono per scrutinio palese, ivi comprese
quelle del Presidente e della Giunta, per la revoca degli Assessori
e per la mozione di sfiducia costruttiva.
2- Le votazioni concernenti persone avvengono per scrutinio
segreto.
3- Le votazioni avvengono con l'assistenza ed il controllo di
due Consiglieri designati dal Presidente ad inizio di seduta.
4- Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza
assoluta dei votanti salvo i casi in cui è richiesta
una maggioranza qualificata.
Articolo 20
Ruolo
1- Il Consiglio quale Organo di rappresentanza dei Comuni membri
determina l'indirizzo politico attraverso l'adozione degli atti
fondamentali ed esercita il controllo sia politico che amministrativo.
2- Gli atti fondamentali riguardano l'ordinamento istituzionale
e la produzione statutaria e regolamentare, la programmazione
socio-economico-finanziaria e le modalità di gestione
dei servizi e dei rapporti interistituzionali.
Articolo 21
Competenza ed attribuzioni
1- Il Consiglio Comunitario esprime l'indirizzo politico ed
amministrativo dell'Ente ed ha competenza per i seguenti atti:
a) statuto e regolamenti, con esclusione di quelli che la legge
riserva alla Giunta;
b) piani e programmi strategici;
c) bilanci di previsioni e sue variazioni
d) rendiconto della gestione;
e) assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni,
di consorzi e di aziende speciali, partecipazione a società
di capitali, convenzioni con altri Enti;
f) accettazione di funzioni delegate dai Comuni membri e dalla
Provincia;
g) atti di indirizzo per l'esercizio associato presso la Comunità
Montana di funzioni delegate dalla Regione ai Comuni membri
ed anche ai Comuni limitrofi;
h) contrazione di mutui non previsti in atti già approvati
dal Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
i) tutti gli atti che la legge gli attribuisce espressamente.
2- Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma
precedente non possono essere adottate in via d'urgenza da altri
organi salvo le variazioni di bilancio.
3- Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti
dal presente statuto è disciplinato dal regolamento che
prevede in particolare, le modalità della sua convocazione
la presentazione e la discussione delle proposte.
4- Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta
l'azione complessiva dell'Ente ai principi di trasparenza, pubblicità
e legalità al fine di assicurare il buon andamento e
l'imparzialità dell'Amministrazione. Con norme regolamentari
la Comunità Montana fissa le modalità attraverso
le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse
finanziarie potendo altresì pr4evedere strutture apposite
per il funzionamento del Consiglio. Con il regolamento il Consiglio
disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il
proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari qualora
regolarmente istituiti. |