XIX Comunità Montana "L'Arco degli Aurunci"
 

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XIX COMUNITA' MONTANA MONTI AURUNCI
STATUTO
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Articolo 15
Ineleggibilità, incompatibilità e convalida dei consiglieri

1- In materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere della Comunità Montana si applicano le norme vigenti in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale.
2- Al consiglio comunitario è riservata la convalida delle nomine dei propri consiglieri. A tal fine nella seduta di insediamento, in caso di rinnovo totale, o nella sua prima seduta successiva alla comunicazione delle intervenute nomine o sostituzioni, nel caso di rinnovo parziale, il consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto deve esaminare le condizioni degli eletti a norma del vigente T.U.O.E.L. e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69.

Articolo 16
Sedute

1- Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno 10 dei Consiglieri assegnati.
2- Le sedute di seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la seduta di prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e potranno essere preannunciate con l'avviso di prima convocazione.
3- Le sedute sono pubbliche. In presenza di eccezionali circostanze, il Consiglio può deliberare, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

Articolo 17
Convocazione

1- La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente con avviso scritto, da consegnare o recapitare al Consigliere almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta, contenente il luogo, la data, l'ora di inizio della seduta e l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In casi di urgenza i termini sono ridotti a 48 ore e su convocazione telegrafica o a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica.
2- L'avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi anche non consecutivi, nonché la riunione in seconda convocazione.
3- Il Presidente convoca il Consiglio entro 20 giorni:
a) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, purché di competenza consiliare e previa predisposizione di proposta di deliberazione.
b) su richiesta del Revisore dei Conti quando siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione.
4- L'ordine del giorno è pubblicato all'albo pretorio contemporaneamente all'invio ai Consiglieri.

Articolo 18
Presidenza

1- Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Comunità Montana che è investito del potere di assicurare la regolarità delle discussioni.
2- Il Presidente, in particolare:
a) programma le adunanze del Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno;
b) cura i rapporti tra il Consiglio e il Revisore dei Conti.
3- Nella seduta in cui si procede all'elezione del Presidente e fino ad elezione avvenuta, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età con le modalità di cui all'articolo 14.

Articolo 19
Votazioni

1- Le votazioni avvengono per scrutinio palese, ivi comprese quelle del Presidente e della Giunta, per la revoca degli Assessori e per la mozione di sfiducia costruttiva.
2- Le votazioni concernenti persone avvengono per scrutinio segreto.
3- Le votazioni avvengono con l'assistenza ed il controllo di due Consiglieri designati dal Presidente ad inizio di seduta.
4- Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata.

Articolo 20
Ruolo

1- Il Consiglio quale Organo di rappresentanza dei Comuni membri determina l'indirizzo politico attraverso l'adozione degli atti fondamentali ed esercita il controllo sia politico che amministrativo.
2- Gli atti fondamentali riguardano l'ordinamento istituzionale e la produzione statutaria e regolamentare, la programmazione socio-economico-finanziaria e le modalità di gestione dei servizi e dei rapporti interistituzionali.

Articolo 21
Competenza ed attribuzioni

1- Il Consiglio Comunitario esprime l'indirizzo politico ed amministrativo dell'Ente ed ha competenza per i seguenti atti:
a) statuto e regolamenti, con esclusione di quelli che la legge riserva alla Giunta;
b) piani e programmi strategici;
c) bilanci di previsioni e sue variazioni
d) rendiconto della gestione;
e) assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni, di consorzi e di aziende speciali, partecipazione a società di capitali, convenzioni con altri Enti;
f) accettazione di funzioni delegate dai Comuni membri e dalla Provincia;
g) atti di indirizzo per l'esercizio associato presso la Comunità Montana di funzioni delegate dalla Regione ai Comuni membri ed anche ai Comuni limitrofi;
h) contrazione di mutui non previsti in atti già approvati dal Consiglio ed emissione di prestiti obbligazionari;
i) tutti gli atti che la legge gli attribuisce espressamente.
2- Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma precedente non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi salvo le variazioni di bilancio.
3- Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto è disciplinato dal regolamento che prevede in particolare, le modalità della sua convocazione la presentazione e la discussione delle proposte.
4- Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di trasparenza, pubblicità e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione. Con norme regolamentari la Comunità Montana fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie potendo altresì pr4evedere strutture apposite per il funzionamento del Consiglio. Con il regolamento il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari qualora regolarmente istituiti.


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