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Articolo 22
Verbalizzazione
1- Le verbalizzazioni delle riunioni del Consiglio e gli atti
adottati sono redatti dal Segretario, con eventuale ausilio
di altro personale dipendente e sono sottoscritti dal Presidente
e dal Segretario.
Articolo 23
Regolamento per il funzionamento del Consiglio
1- Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati, il regolamento per il suo funzionamento.
2- Il regolamento disciplina le commissioni consiliari e la
loro composizione, l'esercizio del diritto di iniziativa e di
controllo dei Consiglieri, la composizione dei gruppi e quant'altro
necessario per il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio
medesimo.
Articolo 24
Diritti e doveri dei Consiglieri
1- I Consiglieri della Comunità Montana entrano in carica
all'atto della convalida.
2- Lo stato giuridico dei Consiglieri della Comunità
Montana è stabilito dalla legge.
3- Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, il Regolamento
del Consiglio disciplina le modalità per l'esercizio
da parte dei Consiglieri dei diritti e doveri fondamentali in
ordine allo svolgimento del proprio mandato.
Articolo 25
Gruppi consiliari
1- I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari ed eleggono
al proprio interno il capogruppo.
2- Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno
3 Consiglieri.
3- Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare
entrano a far parte del gruppo misto.
4- Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità
di costituzione dei gruppi consiliari, l'istituzione della conferenza
dei capigruppo e le relative attribuzioni.
Articolo 26
Commissioni consiliari
1- Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, può
avvalersi, decidendo con apposito atto deliberativo, di commissioni
consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni
referenti, redigenti, di controllo, consultive e istruttorie.
2- Il Consiglio può costituire con analogo criterio,
commissioni speciali, a carattere temporaneo, per specifiche
questioni.
3- Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può
istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività
dell'amministrazione.
4- Il regolamento del Consiglio disciplina il numero, il funzionamento,
le attribuzioni e la composizione delle commissioni consiliari
nel rispetto del criterio di proporzionalità e della
partecipazione delle minoranze consiliari.
Articolo 27
Nomine rappresentanti, revoca
1- La nomina dei rappresentanti della Comunità Montana
presso enti, aziende ed istituzioni che la legge riserva espressamente
al Consiglio è effettuata dal Consiglio medesimo.
2- Il Consiglio può con motivazione revocare la nomina
dei rappresentanti anzidetti.
CAPO III - LA GIUNTA -
Articolo 28
Composizione, elezione
1- La Giunta è composta dal Presidente e da un numero
minimo di 4 Assessori fino ad un massimo di 6.
2- Per le funzioni vicarie il Presidente può nominare
un vice Presidente fra gli Assessori eletti.
3- La Giunta è eletta dal Consiglio nella prima adunanza
dopo la convalida degli eletti.
4- L'elezione è effettuata sulla base di un documento
programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri
assegnati contenente la lista dei candidati alle cariche di
Presidente e Assessori ed a seguito di dibattito sulle dichiarazioni
rese dal candidato ala carica di Presidente.
5- Sono eleggibili alla carica di Presidente e di Assessore
i Consiglieri della Comunità Montana.
6- L'elezione avviene a scrutinio palese per appello nominale
a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora l'elezione
non avvenisse nella seduta di prima convocazione, ne saranno
convocate altre successive. Trascorsi 90 giorni dalla prima
convocazione senza l'elezione del Presidente e della Giunta
i Consiglieri decadono ed i comuni membri devono procedere alla
nomina dei propri rappresentanti entro i successivi 45 giorni.
7- Le modalità per la convocazione e la presidenza del
Consiglio per l'elezione della Giunta sono regolati dall'art.
14, comma 10.
Articolo 29
Durata in carica
1- La durata del mandato della Giunta è pari a quella
del Consiglio Comunitario.
2- Il Presidente ed i componenti della Giunta esercitano le
loro funzioni fino all'insediamento dei successori.
3- La vacanza dalle cariche si verifica in caso di dimissioni,
impedimento permanente, rimozione, decesso, revoca, cessazione
del mandato di amministratore di comune membro.
4- La vacanza permanente dalla carica di Presidente o di altre
la metà dei restanti componenti in carica della Giunta
comporta la decadenza della Giunta stesa.
5- Non si ha vacanza dalla carica in caso di assenza o impedimento
temporaneo o sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata
ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19.03.1990,
n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.01.1992, n.
16.
6- Le dimissioni presentate dai componenti della Giunta diventano
irrevocabili dopo 20 giorni dalla loro presentazione al protocollo.
7- Verificatasi la vacanza di cui al comma 3 del presente articolo
il Presidente propone al Consiglio l'integrazione della Giunta
nella sua originaria composizione.
Articolo 30
Mozione di sfiducia costruttiva
1- Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa
per appello nominale con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana
e con l'elezione della nuova Giunta.
2- La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei
Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e può
essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta, in conformità
alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. Essa
deve contenere la proposta di un nuovo programma e la lista
dei candidati alle cariche di Presidente e Assessori.
3- La mozione di sfiducia indirizzata al Consiglio è
assunta al protocollo dell'Ente nella medesima giornata di presentazione.
Essa è ricevuta dal Segretario della Comunità
Montana e da questi comunicata immediatamente al Presidente.
4- La mozione di sfiducia è posta in discussione non
prima di 15 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5- Nel caso vengano presentate due o più mozioni di sfiducia,
esse vengono m4esse in discussione in base all'ordine cronologico
di presentazione.
6- La seduta consiliare nella quale è posta in discussione
la mozione di sfiducia è convocata e presieduta dal Presidente.
7- L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione
del nuovo esecutivo proposto e la contestuale cessazione dalla
carica di quello precedentemente eletto.
Articolo 31
Revoca e surroga dei componenti la Giunta
1- Il Consiglio può revocare su proposta motivata del
Presidente o di un terzo dei Consiglieri assegnati i singoli
Assessori e può procedere alla surroga degli stesi anche
nella medesima seduta.
2- Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta deceduti,
dimissionari, o cessati dalla carica provvede il Consiglio nella
prima seduta.
Articolo 32
Competenze ed attribuzioni
1- La Giunta è l'Organo di governo della Comunità
Montana.
2- Impronta la propria attività ai principi della collegialità
e della visione d'insieme ispirandosi alle linee programmatiche
della Comunità Montana nell'interesse dei Comuni membri.
3- La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti
deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi
perseguiti i mezzi idonei ed i criteri generali cui dovranno
attenersi i funzionari ed i responsabili dei servizi nell'esercizio
delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite
dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto. Adotta i regolamenti
ad essa riservati dalla legge.
4- Alla Giunta compete ogni altro compito analogico a quanto
previsto per i Comuni dall'art. 48 del T.U.O.E.L. |