XIX Comunità Montana "L'Arco degli Aurunci"
 

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XIX COMUNITA' MONTANA MONTI AURUNCI
STATUTO
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Articolo 22
Verbalizzazione

1- Le verbalizzazioni delle riunioni del Consiglio e gli atti adottati sono redatti dal Segretario, con eventuale ausilio di altro personale dipendente e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 23
Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1- Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento per il suo funzionamento.
2- Il regolamento disciplina le commissioni consiliari e la loro composizione, l'esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri, la composizione dei gruppi e quant'altro necessario per il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio medesimo.

Articolo 24
Diritti e doveri dei Consiglieri

1- I Consiglieri della Comunità Montana entrano in carica all'atto della convalida.
2- Lo stato giuridico dei Consiglieri della Comunità Montana è stabilito dalla legge.
3- Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità per l'esercizio da parte dei Consiglieri dei diritti e doveri fondamentali in ordine allo svolgimento del proprio mandato.

Articolo 25
Gruppi consiliari

1- I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari ed eleggono al proprio interno il capogruppo.
2- Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno 3 Consiglieri.
3- Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto.
4- Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Articolo 26
Commissioni consiliari

1- Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, decidendo con apposito atto deliberativo, di commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive e istruttorie.
2- Il Consiglio può costituire con analogo criterio, commissioni speciali, a carattere temporaneo, per specifiche questioni.
3- Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
4- Il regolamento del Consiglio disciplina il numero, il funzionamento, le attribuzioni e la composizione delle commissioni consiliari nel rispetto del criterio di proporzionalità e della partecipazione delle minoranze consiliari.

Articolo 27
Nomine rappresentanti, revoca

1- La nomina dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni che la legge riserva espressamente al Consiglio è effettuata dal Consiglio medesimo.
2- Il Consiglio può con motivazione revocare la nomina dei rappresentanti anzidetti.

CAPO III - LA GIUNTA -

Articolo 28
Composizione, elezione

1- La Giunta è composta dal Presidente e da un numero minimo di 4 Assessori fino ad un massimo di 6.
2- Per le funzioni vicarie il Presidente può nominare un vice Presidente fra gli Assessori eletti.
3- La Giunta è eletta dal Consiglio nella prima adunanza dopo la convalida degli eletti.
4- L'elezione è effettuata sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente e Assessori ed a seguito di dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato ala carica di Presidente.
5- Sono eleggibili alla carica di Presidente e di Assessore i Consiglieri della Comunità Montana.
6- L'elezione avviene a scrutinio palese per appello nominale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora l'elezione non avvenisse nella seduta di prima convocazione, ne saranno convocate altre successive. Trascorsi 90 giorni dalla prima convocazione senza l'elezione del Presidente e della Giunta i Consiglieri decadono ed i comuni membri devono procedere alla nomina dei propri rappresentanti entro i successivi 45 giorni.
7- Le modalità per la convocazione e la presidenza del Consiglio per l'elezione della Giunta sono regolati dall'art. 14, comma 10.

Articolo 29
Durata in carica

1- La durata del mandato della Giunta è pari a quella del Consiglio Comunitario.
2- Il Presidente ed i componenti della Giunta esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.
3- La vacanza dalle cariche si verifica in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decesso, revoca, cessazione del mandato di amministratore di comune membro.
4- La vacanza permanente dalla carica di Presidente o di altre la metà dei restanti componenti in carica della Giunta comporta la decadenza della Giunta stesa.
5- Non si ha vacanza dalla carica in caso di assenza o impedimento temporaneo o sospensione dell'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19.03.1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.01.1992, n. 16.
6- Le dimissioni presentate dai componenti della Giunta diventano irrevocabili dopo 20 giorni dalla loro presentazione al protocollo.
7- Verificatasi la vacanza di cui al comma 3 del presente articolo il Presidente propone al Consiglio l'integrazione della Giunta nella sua originaria composizione.

Articolo 30
Mozione di sfiducia costruttiva

1- Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e con l'elezione della nuova Giunta.
2- La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta, in conformità alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. Essa deve contenere la proposta di un nuovo programma e la lista dei candidati alle cariche di Presidente e Assessori.
3- La mozione di sfiducia indirizzata al Consiglio è assunta al protocollo dell'Ente nella medesima giornata di presentazione. Essa è ricevuta dal Segretario della Comunità Montana e da questi comunicata immediatamente al Presidente.
4- La mozione di sfiducia è posta in discussione non prima di 15 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5- Nel caso vengano presentate due o più mozioni di sfiducia, esse vengono m4esse in discussione in base all'ordine cronologico di presentazione.
6- La seduta consiliare nella quale è posta in discussione la mozione di sfiducia è convocata e presieduta dal Presidente.
7- L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto e la contestuale cessazione dalla carica di quello precedentemente eletto.

Articolo 31
Revoca e surroga dei componenti la Giunta

1- Il Consiglio può revocare su proposta motivata del Presidente o di un terzo dei Consiglieri assegnati i singoli Assessori e può procedere alla surroga degli stesi anche nella medesima seduta.
2- Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta deceduti, dimissionari, o cessati dalla carica provvede il Consiglio nella prima seduta.

Articolo 32
Competenze ed attribuzioni

1- La Giunta è l'Organo di governo della Comunità Montana.
2- Impronta la propria attività ai principi della collegialità e della visione d'insieme ispirandosi alle linee programmatiche della Comunità Montana nell'interesse dei Comuni membri.
3- La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti i mezzi idonei ed i criteri generali cui dovranno attenersi i funzionari ed i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto. Adotta i regolamenti ad essa riservati dalla legge.
4- Alla Giunta compete ogni altro compito analogico a quanto previsto per i Comuni dall'art. 48 del T.U.O.E.L.


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