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Articolo 33
Funzionamento
1- La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente
che ne stabilisce l'ordine del giorno tenuto altresì
conto degli argomenti proposti dei singoli Assessori.
2- Le modalità di convocazione e di funzionamento sono
stabilito dalla Giunta stessa.
3- La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei
componenti in carica ed a maggioranza dei presenti. Le votazioni
sono palesi fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti
prevedano la votazione segreta.
4- La Giunta si riunisce, di norma, in seduta riservata nella
sede dell'Ente. Può riunirsi in seduta pubblica, a seguito
di propria determinazione, per la trattazione di argomenti di
particolare rilevanza per la collettività della Comunità
Montana o di una zona sovracomunale. In tal caso la Giunta può
riunirsi nella sede di un Comune o di altro Ente interessato
agli argomenti da trattare.
CAPO IV - IL PRESIDENTE -
Articolo 34
Ruolo ed attribuzioni
1- Il Presidente è il capo dell'esecutivo della Comunità
Montana e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza,
di sovrintendenza e di alta amministrazione.
2- In particolare il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale e generale della Comunità
Montana;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività
politica;
c) coordina l'attività della Giunta;
d) impartisce direttive al Segretario, ai Funzionari e Responsabili
dei servizi in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza
sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
e) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici informazioni
ed atti anche riservati;
f) promuove direttamente o avvalendosi di funzionari interni
e/o esterni, indagini e verifiche amministrative sull'intera
attività della Comunità Montana;
g) compie gli atti conservativi dei diritti della Comunità
Montana;
h) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed
informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le
società di capitali appartenenti alla Comunità
Montana.
3- Il Presidente esercita, altresì, ogni altra funzione
o compito ad esso attribuito dalla legge, dallo Statuto e dai
Regolamenti nonché quanto previsto per i Sindaci dei
Comuni dall'art. 50 del T.U.O.E.L.
Articolo 35
Il vice Presidente
1- Il vice Presidente è l'Assessore designato dal Presidente
a ricoprire tale carica.
2- Sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento
temporaneo di questi.
3- Gli Assessori, in caso di assenza od impedimento del vice
Presidente, esercita le funzioni sostitutive del Presidente
secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.
Articolo 36
Deleghe ed incarichi
1- Il Presidente può conferire specifiche deleghe ai
componenti della Giunta nelle materie che la legge, lo statuto
o i regolamenti riservano alla sua competenza.
2- Le deleghe sono conferite per materie organiche o per settori
individuati sulla base della struttura organizzativa della Comunità
Montana. In aggiunta alle deleghe per materie o per settori,
il Presidente può attribuire ai singoli membri della
Giunta incarichi relativi a singoli progetti e programmi.
3- Il Presidente può conferire specifici incarichi ai
Consiglieri per particolari compiti ed obiettivi rientranti
nella finalità della Comunità Montana che non
investano l'attività amministrativa e gestionale dell'Ente.
Articolo 37
Conferenza dei Sindaci
1- E' istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni membri.
2- Il Presidente convoca la Conferenza dei Sindaci periodicamente
e la presiede per l'esame di argomenti e questioni concernenti
il territorio o la popolazione comunitaria.
Articolo 38
Aspettative, permessi, indennità
1- La disciplina delle aspettative e dei permessi è
regolata dalla legge.
2- Al Presidente ed agli Assessori della Comunità Montana
competono le indennità di funzione previste dal D. M.
03.04.2000 n. 119; ai Consiglieri competono i gettoni di presenza
come indicati dalla suddetta normativa.
TITOLO III
TECNOSTRUTTURE
Articolo 39
Uffici e personale
1- L'ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Comunità
Montana, nonché l'intera struttura è organizzato
con il personale interno ed esterno secondo il contratto collettivo
nazionale di lavoro comparto enti locali, l'ordinamento non
può prevedere strutture dirigenziali e l'Ente non ha
personale dirigente;
2- Gli Uffici sono organizzati secondo principi di autonomia,
trasparenza ed efficienza oltre che di economicità di
gestione e di flessibilità.
3- Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
l'Ente stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed
il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni
e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa,
i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli
organi amministrativi.
Articolo 40
Rapporti tra organi politici e personale dipendente
1- Gli Organi politici della Comunità Montana, nell'ambito
delle rispettive competenze definiscono gli obiettivi ed i programmi
da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione
amministrativa alle direttive generali impartite.
2- Al Segretario ed al personale della Comunità Montana,
incaricato della responsabilità degli uffici e dei servizi
compete in modo autonomo e con responsabilità di risultato
la gestione tecnica ed amministrativa dell'Ente.
3- I rapporti tra organi politici e personale dipendente sono
improntati a principi di lealtà e di cooperazione.
Articolo 41
Ufficio promozione e organizzazione dell'esercizio associato
di funzioni
1- Al fine di promuovere ed organizzare l'esercizio associato
di funzioni, la Comunità Montana può istituire,
con il contributo finanziario e la collaborazione di Comuni
membri, un apposito ufficio col compito di elaborare il piano
pluriennale dei servizi da gestire in forma associata, di curarne
l'attuazione attraverso la progettazione esecutiva e di valutare
i risultati conseguiti.
Articolo 42
Il Segretario Comunitario
1- La Comunità Montana ha un proprio Segretario in possesso
dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di
Segretario Comunale.
2- Per esigenze di economicità l'Ente può assicurare
il funzionamento dell'Ufficio con l'istituto della reggenza
mediante l'utilizzo di un Segretario Comunale.
3- Il Segretario Comunitario dipende funzionalmente dal Presidente
e svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli Organi politici in ordine alla conformità
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
4- Partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza
alle riunioni di Consiglio e della Giunta.
5- Roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed
autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse
dell'Ente.
6- Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto,
dal regolamento o conferitagli dal Presidente.
7- Al Segretario possono essere attribuite dal Presidente le
funzioni di Direttore Generale.
8- Il Segretario viene nominato dalla Giunta.
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