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Articolo 43
Responsabili dei servizi
1- Ciascun servizio, individuato dal regolamento è affidato
dal Presidente ad un responsabile di servizio che svolge le
funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
2- Gli stessi sono nominati dal Presidente secondo criteri di
professionalità.
Articolo 44
Incarichi di alta specializzazione
1- La Giunta può deliberare, anche al di fuori della
dotazione organica, l'assunzione a tempo determinato di personale
di alta specializzazione con possibilità di incaricarlo
della responsabilità di un servizio a condizione che
detto personale non sia presente all'interno dell'Ente.
TITOLO IV
ATTI AMMINISTRATIVI
Articolo 45
Forma degli atti amministrativi
1- Gli atti amministrativi del Consiglio e della Giunta sono
adottati nell'ambito delle competenze ad essi attribuite nella
forma della deliberazione.
2- Gli atti amministrativi del Presidente, del Segretario e
dei Responsabili dei Servizi sono adottati, nell'ambito delle
competenze ad essi attribuite, nella forma, rispettivamente,
di decreti per il primo, e di determinazioni per gli altri.
3- Ai decreti ed alle determinazioni si applicano, in via preventiva,
le procedure del vigente T.U.O.E.L..
4- Le deliberazioni e le determinazioni, distinte per singoli
uffici e servizi, sono, su base annua, numerate progressivamente
secondo l'ordine cronologico e rese pubbliche secondo apposito
regolamento.
TITOLO V
ORGANO DI REVISIONE
Articolo 46
Revisore dei Conti
1- La revisione economico- finanziaria, disciplinata dall'ordinamento
contabile è affidata ad un solo revisore.
2- La scelta dello stesso viene effettuata dal Consiglio su
proposta del Presidente.
TITOLO VI
STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI
CAPO I - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE -
Articolo 47
Obiettivi della programmazione e della cooperazione
1- Per la realizzazione di fini istituzionali la Comunità
Montana assume il metodo della programmazione e della cooperazione
con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio
ed in primo luogo con i Comuni membri con cui opera in stretto
accordo. Tale modalità è mirata a:
a) consentire ai Comuni membri specialmente quelli di minore
dimensione di cogliere opportunità che diversamente sarebbero
loro precluse;
b) attuare una raccolta organica di dati ed informazioni sulla
popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
c) attivare procedure decisionali ed operative tese a realizzare
un soddisfacente equilibrio tra partecipazione ed autonomia
dei singoli Comuni membri e coordinamento delle loro azioni;
d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni
sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;
e) armonizzare l'azione della Comunità Montana con quella
della Regione, della Provincia e degli organi periferici dello
Stato nonché con gli altri organismi ed enti operanti
sul territorio di competenza;
f) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.
2- In particolare:
a) la cooperazione con i Comuni membri è esercitata attraverso
il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture
e meccanismi standardizzati di raccordo;
b) la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle
tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza
delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali
e a controllare i risultati.
Articolo 48
Documenti programmatici
1- Oltre ai documenti della programmazione contenuti nell'ordinamento
contabile la Comunità Montana adotta, avendo cura di
creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni,
i seguenti documenti programmatici:
a) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
b) il piano dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma
associata;
c) il programma annuale operativo d'attuazione.
Articolo 49
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
1- La Comunità Montana adotta il piano pluriennale di
sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti nei termini
e nei modi previsti dalla legge regionale tenendo conto delle
indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti
il territorio della zona omogenea.
2- Il piano pluriennale di sviluppo che costituisce lo strumento
unitario e di sintesi della programmazione interessante il territorio
della Comunità Montana:
a) serve a costruire scenari futuri per decidere in tempo le
azioni da compiere tese a raggiungere determinati obbiettivi,
sulla base della conoscenza della realtà in cui si opera;
b) costituisce un mezzo per conseguire un più elevato
benessere sociale;
c) consiste in un insieme fattibile e coerente di logiche che
contengono elementi di progettualità:
d) si concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette
in sequenza le finalità, gli obiettivi, le risorse, le
azioni ed i risultati in un continuo flessibile divenire.
Articolo 50
Articolazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico
1- In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge e
in particolare dall'art. 7 della legge sulla montagna, il piano
di sviluppo socio-economico è articolato in distinte
sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale,
la valorizzazione dell'ambiente, la gestione dei servizi con
particolare riferimento a quelli dei Comuni membri da gestire
in forma associata, le indicazioni urbanistiche concorrenti
alla formazione del piano di coordinamento della provincia.
Articolo 51
Piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata
1- Una speciale sezione riguardante i servizi del piano pluriennale
di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano
dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata.
2- Ai fini della definizione di tale specifico piano la Comunità
Montana effettua una ricognizione dei servizi dei Comuni membri
per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate
con riferimento all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali
ed economiche.
3- A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e
dalla verifica, la Comunità Montana promuove di concerto
con i comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta
delle forme più idonee per la gestione associata dei
servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.
4- Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche
dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione
comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano
finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema
di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la
durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i
reciproci obblighi e garanzie.
Articolo 52
Programmi annuali operativi di attuazione
1- Il piano pluriennale si realizza attraverso i programmi
annuali operativi di attuazione contenenti le opere e le iniziative
da porre in essere nel corso dell'esercizio. |