XIX Comunità Montana "L'Arco degli Aurunci"
 

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XIX COMUNITA' MONTANA MONTI AURUNCI
STATUTO
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Articolo 43
Responsabili dei servizi

1- Ciascun servizio, individuato dal regolamento è affidato dal Presidente ad un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
2- Gli stessi sono nominati dal Presidente secondo criteri di professionalità.

Articolo 44
Incarichi di alta specializzazione

1- La Giunta può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l'assunzione a tempo determinato di personale di alta specializzazione con possibilità di incaricarlo della responsabilità di un servizio a condizione che detto personale non sia presente all'interno dell'Ente.

TITOLO IV

ATTI AMMINISTRATIVI

Articolo 45
Forma degli atti amministrativi

1- Gli atti amministrativi del Consiglio e della Giunta sono adottati nell'ambito delle competenze ad essi attribuite nella forma della deliberazione.
2- Gli atti amministrativi del Presidente, del Segretario e dei Responsabili dei Servizi sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma, rispettivamente, di decreti per il primo, e di determinazioni per gli altri.
3- Ai decreti ed alle determinazioni si applicano, in via preventiva, le procedure del vigente T.U.O.E.L..
4- Le deliberazioni e le determinazioni, distinte per singoli uffici e servizi, sono, su base annua, numerate progressivamente secondo l'ordine cronologico e rese pubbliche secondo apposito regolamento.

TITOLO V

ORGANO DI REVISIONE

Articolo 46
Revisore dei Conti

1- La revisione economico- finanziaria, disciplinata dall'ordinamento contabile è affidata ad un solo revisore.
2- La scelta dello stesso viene effettuata dal Consiglio su proposta del Presidente.

TITOLO VI

STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

CAPO I - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE -

Articolo 47
Obiettivi della programmazione e della cooperazione

1- Per la realizzazione di fini istituzionali la Comunità Montana assume il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio ed in primo luogo con i Comuni membri con cui opera in stretto accordo. Tale modalità è mirata a:
a) consentire ai Comuni membri specialmente quelli di minore dimensione di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
b) attuare una raccolta organica di dati ed informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
c) attivare procedure decisionali ed operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione ed autonomia dei singoli Comuni membri e coordinamento delle loro azioni;
d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;
e) armonizzare l'azione della Comunità Montana con quella della Regione, della Provincia e degli organi periferici dello Stato nonché con gli altri organismi ed enti operanti sul territorio di competenza;
f) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.
2- In particolare:
a) la cooperazione con i Comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;
b) la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.

Articolo 48
Documenti programmatici

1- Oltre ai documenti della programmazione contenuti nell'ordinamento contabile la Comunità Montana adotta, avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:
a) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
b) il piano dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata;
c) il programma annuale operativo d'attuazione.

Articolo 49
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1- La Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dalla legge regionale tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti il territorio della zona omogenea.
2- Il piano pluriennale di sviluppo che costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione interessante il territorio della Comunità Montana:
a) serve a costruire scenari futuri per decidere in tempo le azioni da compiere tese a raggiungere determinati obbiettivi, sulla base della conoscenza della realtà in cui si opera;
b) costituisce un mezzo per conseguire un più elevato benessere sociale;
c) consiste in un insieme fattibile e coerente di logiche che contengono elementi di progettualità:
d) si concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette in sequenza le finalità, gli obiettivi, le risorse, le azioni ed i risultati in un continuo flessibile divenire.

Articolo 50
Articolazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1- In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla legge e in particolare dall'art. 7 della legge sulla montagna, il piano di sviluppo socio-economico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell'ambiente, la gestione dei servizi con particolare riferimento a quelli dei Comuni membri da gestire in forma associata, le indicazioni urbanistiche concorrenti alla formazione del piano di coordinamento della provincia.

Articolo 51
Piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata

1- Una speciale sezione riguardante i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio-economico assume la denominazione di piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata.
2- Ai fini della definizione di tale specifico piano la Comunità Montana effettua una ricognizione dei servizi dei Comuni membri per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate con riferimento all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.
3- A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità Montana promuove di concerto con i comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.
4- Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli interventi e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 52
Programmi annuali operativi di attuazione

1- Il piano pluriennale si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio.


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