|
CAPO II - SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE -
Articolo 53
Forme di gestione
1- La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi
pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità,
con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato
grado di efficacia e di efficienza.
2- Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta
delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate
da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da
sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.
3- La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi
pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
di servizio, non è opportuno costituire una istituzione
o una azienda.
b) In concessione a terzi, per ragioni tecniche, economiche
e di opportunità sociale;
c) Mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza
economica ed imprenditoriale;
d) Mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza
imprenditoriale;
e) Mediante società di capitali quando sia opportuna,
in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione
di altri soggetti pubblici e privati;
f) In associazioni con altri enti in rapporto alla dimensione
ottimale dei bacini di utenza.
Articolo 54
Collaborazione con altri enti e organismi pubblici
1- La Comunità Montana può promuovere forme di
cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici
ivi compreso l'Ente Parco degli Aurunci, per l'esercizio coordinato
di funzioni o servizi, ovvero per la gestione comune di servizi
avvalendosi degli strumenti previsti dal T.U.O.E.L..
Articolo 55
Adesione all'UNCEM
1- La Comunità Montana aderisce all'Unione Nazionale
dei Comuni, Comunità ed Enti montani.
2- La Comunità Montana può deliberare l'adesione
ad altre associazioni di enti locali, i cui fini siano in armonia
con quelli contemplati dallo statuto.
CAPO III - NORME FINANZIARIE -
Articolo 56
Entrate
1- La Comunità Montana dispone di entrate proprie provenienti
dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite
sia dallo Stato sia dalla Regione che dagli altri enti e organismi
pubblici e privati.
Articolo 57
Ordinamento finanziario e contabile
1- La Comunità Montana adotta il regolamento di contabilità,
le cui norme sono improntate alla semplificazione delle procedure.
Articolo 58
Tesoriere
1- Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara
ad evidenza pubblica ad un istituto bancario per un periodo
non superiore a cinque anni.
2- Il regolamento di contabilità disciplina il contenuto
della convenzione da stipulare con il tesoriere.
TITOLO VII
DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I - INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI -
Articolo 59
Diritti
1- La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela
del cittadino utente nei confronti dell'amministrazione, individua
i seguenti diritti: diritto all'informazione, diritto all'uguaglianza
e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione
al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto
di controllo sociale.
Articolo 60
Difensore Civico
1- Presso la Comunità Montana può essere istituito,
d'intesa con i Comuni che ne fanno parte, l'Ufficio del Difensore
Civico di cui all'art. 11 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2- Il Difensore Civico è il garante della imparzialità
e del buon andamento dell'attività amministrativa comunale
e della Comunità Montana. Segnala, anche di propria iniziativa,
abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione a
tutela dei diritti dei cittadini.
3- Il Difensore Civico è scelto tra persone che abbiano
adeguata preparazione ed esperienza e diano di indipendenza,
probità e competenza ed è eletto dal Consiglio
della Comunità Montana con il voto favorevole dei due
terzi dei consiglieri assegnati e resta in carica tre anni.
Può essere confermato una sola volta e non può
svolgere altra attività pubblica o privata.
4- L'Ufficio del Difensore Civico si avvale di personale dipendente
della Comunità Montana.
5- Quando il Difensore Civico accerti atti, comportamenti od
omissioni in violazione dei principi di imparzialità
e buon andamento.
a) trasmette al responsabile del servizio o del procedimento,
una comunicazione scritta con l'indicazione della violazione
riscontrata;
b) in caso di gravi e persistenti inadempienze, segnala il caso
agli organi competenti della Comunità Montana o del Comune
perché assumano i conseguenti provvedimenti;
c) riferisce annualmente al Consiglio della Comunità
Montana sui risultati della propria attività. Copia della
relazione è trasmessa dalla Comunità Montana ai
Comuni membri.
6- Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto
d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa disposizione
di legge.
7- Il regolamento determina le modalità di presentazione
della candidatura, i requisiti soggettivi per la nomina e le
relative incompatibilità, le cause di cessazione dalla
carica e dell'eventuale revoca, le prerogative, le strutture
a disposizione e la loro articolazione, i rapporti con gli organi
e gli uffici dell'Amministrazione.
8- Il Difensore Civico svolge altresì la funzione di
controllo nell'ipotesi prevista dall'art. 127 del D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267.
CAPO II - GARANZIE E STRUMENTI
Articolo 61
Sportello dei servizi
1- A ciascun cittadino utente è garantita l'informazione
sul funzionamento dei servizi, sull'indicazione delle condizioni
e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo
stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.
2- La Comunità Montana istituisce a termini dell'art.
24 della legge sulla montagna, uno sportello polifunzionale
per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di
informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione
e sui pubblici servizi, avvalendosi anche di strumenti informatici
e telematici.
Articolo 62
Diritti di uguaglianza e imparzialità
1- L'accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono
ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti.
Articolo 63
Diritto di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo
1- E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di
accesso agli atti amministrativi nei modi e termini stabiliti
dalla legge e dai regolamenti di attuazione.
2- E' altresì garantita, negli stessi modi e termini
di cui al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo.
Articolo 64
Diritti di consultazione e controllo sociale
1- Al fine di consentire ai cittadini di far conoscere i propri
pareri, esigenze e suggerimenti o di esercitare il controllo
sociale, il regolamento individua e disciplina forme di consultazione
e di controllo adeguate alle funzioni svolte della Comunità
Montana.
Articolo 65
Termine per la redazione e l'approvazione dei regolamenti
1-Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, il Consiglio
Comunitario o la Giunta, secondo le rispettive competenze, approvano
i regolamenti richiamati nel presente statuto. |